giugno 14, 2022
Riforma della giustizia civile (Legge n. 206/2021): le modifiche in tema di esecuzione forzata immobiliare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato in via definitiva la legge che delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.
Da un punto di vista contenutistico, la legge che delega il Governo alla riforma del processo civile da una parte articola dei principi specifici e criteri direttivi, dall’altra parte va direttamente ad intervenire su alcune disposizioni sostanziali e processuali.
Nell’ottica di rendere più efficiente il processo di espropriazione forzata, la legge di riforma prevede una serie di interventi a modifica anche dell’istituto della delega delle operazioni di vendita.
Nello specifico, l’art. 1, comma 12, della Legge n. 206/2021 in tema di adozione di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, prevede:
a)     la modifica della procedura per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione in forma esecutiva dei titoli, con abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile e delle altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva:
(art. 12, lett. a) “prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva”;
b)    la sospensione del termine di efficacia dell’atto di precetto stabilito dall’art. 481, c. 1, c.p.c. per consentire al creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, di predisporre l’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.:
(art. 12, lett. b) “prevedere che se il creditore presenta l’istanza di cui all’articolo 492 -bis del codice di procedura civile, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell’articolo 492 -bis del medesimo codice”;
c)     la riduzione (a 45 giorni) del termine di cui all’art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale, facendolo coincidere con quello previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 501 c.p.c. al fine di rendere più celere la fase introduttiva della procedura esecutiva immobiliare:
(art. 12, lett. c) “prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile”;
d)    la previsione del dovere di collaborazione del custode per il controllo della documentazione ipo-catastale:
(art. 12, lett. d) “prevedere che il custode di cui all’articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile”;
e)     la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento, che deve avvenire entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’art. 657, co. II, c.p.c.:
(art. 12, lett. e) “prevedere che il giudice dell’esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita”;
f)      l’accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore, prevedendo un intervento sull’art. 560 c.p.c. diretta a contemperare i bisogni meritevoli di protezione del debitore che abita l’immobile oggetto di esecuzione forzata con quello della procedura esecutiva di ottenere l’anticipata liberazione dell’immobile per renderlo più appetibile in sede di vendita:
(art. 12, lett. f) “prevedere che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti”;
g)     la “standardizzazione” della relazione di stima e degli avvisi di vendita, in maniera da uniformare l’attività degli ausiliari della procedura esecutiva:
(art. 12, lett. g) “prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati”;
h)    l’attuazione del provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato ad opera del custode:
(art. 12, lett. h) “prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano”;
i)      la riforma dell’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, introducendo un termine di durata annuale della delega, rinnovabile dal giudice, nonché l’obbligo per il professionista delegato di svolgere – in questo periodo – almeno tre esperimenti di vendita e di presentare una tempestiva relazione sull’esito di ciascuno di essi al giudice, che deve vigilare sull’operato del professionista e sul rispetto dei tempi:
(art. 12, lett. i) “prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l’obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell’esecuzione esercita una diligente vigilanza sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento”;
l)      la riforma della disciplina del reclamo al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del professionista delegato, attraverso l’introduzione di un termine di venti giorni per la proposizione dello stesso e della proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il giudice decide il reclamo:
(art. 12, lett. l) “prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591 -ter del codice di procedura civile e prevedere che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l’opposizione di cui all’articolo 617 dello stesso codice”;
m)  la riforma dell’istituto della delega attribuendo al professionista delegato anche il potere di approvazione diretta del progetto di distribuzione del ricavato:
(art. 12, lett. m) “prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l’audizione, nel rispetto del termine di cui all’articolo 596 del codice di procedura civile; nell’ipotesi prevista dall’articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell’esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell’esecuzione”;
n)    l’introduzione, nel procedimento di espropriazione immobiliare, di un nuovo istituto avente ad oggetto la “vendita privata” del bene “direttamente” ad opera del debitore, previa autorizzazione del giudice:
(art. 12, lett. n) “prevedere:
1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all’istanza del debitore deve essere sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell’offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
2) che il giudice dell’esecuzione, con decreto, deve: verificata l’ammissibilità dell’istanza, disporre che l’esecutato rilasci l’immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall’istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell’articolo 490 del codice di procedura civile, dell’offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell’offerta già presentata a corredo dell’istanza dell’esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti; 
3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aggiudica l’immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile;
4) che il giudice dell’esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile;
5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;
6) che l’istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;
o)    l’individuazione di criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata, delle misure di coercizione indiretta:
(art. 12, lett. o) “prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’articolo 614 -bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l’attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento”;
p)    l’estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari e l’introduzione dell’obbligo per il giudice di verificare l’avvenuto rispetto di tali obblighi ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento:
(art. 12, lett. p) “prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l’avvenuto rispetto di tali obblighi”;
q)    l’istituzione presso il Ministero della Giustizia della “Banca dati per le aste giudiziali”, dove confluiscono tutti i dati identificativi degli offerenti, del conto corrente usato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima:
(art. 12, lett. q) “istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell’intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e penale”.

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