La L. 206/2021, pubblicata in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021, ha introdotto modifiche, tra gli altri, all’art 543 c.p.c., la cui nuova formulazione trova applicazione ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.
Nuovi oneri in capo al creditore nell’espropriazione presso terzi
Con l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 32 L. 206/2021 che inserisce, nell’ambito del pignoramento presso terzi, all’art. 543 c.p.c. i due nuovi commi 5 e 6, vengono posti a carico del difensore del creditore nuovi adempimenti, anche telematici.
Comma 5) Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Comma 6) Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, dovrà pertanto notificare al debitore e al terzo pignorato un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di r.g. della procedura; quindi dovrà depositare telematicamente detto avviso, notificato, nel fascicolo dell'esecuzione.
Con il comma 5 vengono quindi introdotte ulteriori ipotesi di inefficacia del pignoramento, ovvero:
- il non aver notificato al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l’indicazione del numero di ruolo entro la data dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di pignoramento;
- l’omesso deposito nel fascicolo dell’esecuzione della prova della notificazione di cui sopra, entro la data dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di pignoramento presso terzi.
Detta “inefficacia” sarà rilevabile d’ufficio dal giudice, a prescindere dall’eventuale rinvio d’ufficio dell’udienza di propalazione.
Nonostante il testo della legge si riferisca esclusivamente al creditore procedente, l’inefficacia del pignoramento sarà da intendersi esclusa anche ove i predetti oneri vengano assolti, in sua vece, ad opera di altri creditori intervenuti nel processo esecutivo,
Nel caso in cui la notifica dell'avviso non venga ritualmente effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo pignorato cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
La notifica dell’avviso potrà essere effettuata anche via PEC ai sensi della L. 53/94, in tal caso sarà sufficiente allegare alla PEC avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. e relata di notifica, nella quale non dovrà essere attestata nessuna conformità, trattandosi di duplicati informatici.
Quanto alla prova della notifica effettuata tramite PEC, sarà sufficiente depositare nel fascicolo dell’esecuzione, come atto principale, una nota di deposito e, come allegati, le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, senza attestazioni di conformità.
Ove invece il creditore opti per la notifica tramite Ufficiale Giudiziario, a questi verranno consegnati originale e copie per notifica dell’avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c.
In tal caso, sarà sufficiente depositare, come atto principale, la medesima nota di deposito e, come allegato, la scansione dell’originale di notifica restituito dall’UNEP, completa di attestazione di conformità inserita all’interno della scansione stessa, oppure su documento informatico separato, come disposto, rispettivamente, dall’art. 16 undecies comma 2 e comma 3 del DL 179/2012.
La previsione del comma 6 limita l’inefficacia, nel caso di pignoramento nei confronti di più terzi, soltanto nei confronti di quelli cui è non sia stato notificato l’atto o non sia stato depositato nel fascicolo dell’esecuzione la relazione della notificazione. La stessa potrà verosimilmente trovare applicazione soltanto nell’ipotesi di una pluralità di pignoramenti nei confronti di più terzi, tutti debitori del debitore esecutato, anche in via solidale tra loro; mentre non troverà applicazione nel caso di pignoramento presso terzi di beni indivisibili: in tale ipotesi, infatti, l’inefficacia travolgerà necessariamente l’intero pignoramento dell’unico bene.